Attività di polizia e durata di conservazione dei dati personali
Con riferimento particolare alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del Cantone Ticino
La definizione di termini legali precisi non deve impedire di modulare in un caso concreto, alla luce del principio di proporzionalità, la durata di conservazione di dati personali in funzione della loro necessità per l´adempimento dei compiti legali specifici di polizia. L´esigenza di conservarli deve essere commisurata con quella del cittadino di vedere preservate, nei termini costituzionalmente garantiti, la sua personalità e la sua sfera privata.
Inhaltsverzeichnis
- I. Introduzione
- II. Durata di conservazione dei dati nel diritto ticinese
- III. Tempo necessario di conservazione e obiettive esigenze di utilizzazione
- 1. Cenni generali
- 2. Considerazioni sulla flessibilità dei termini
- 3. Il criterio di utilità riferito all´adempimento di compiti specifici di polizia
- IV. Conclusione
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